Home Notizie FAQ MINISTERO ADESIONE AUTOMATICA

Notizie

23 settembre 2026

FAQ MINISTERO ADESIONE AUTOMATICA

Sono un nuovo

Adesione automatica alla previdenza complementare e destinazione del TFR

 

Cos’è l’adesione automatica?

L'adesione automatica è il nuovo meccanismo che prevede la destinazione automatica della contribuzione piena (TFR, contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore) alla previdenza complementare. Introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 204, che modifica l'art. 8 «Finanziamento» del d.lgs. 252/2005), riguarda i lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici, assunti per la prima volta dal 1 luglio 2026 oppure i lavoratori che iniziano un nuovo rapporto di lavoro, sempre dal 1 luglio 2026, avendo in precedenza optato per la destinazione del TFR ad un fondo di previdenza la cui posizione risulta non riscattata.

Qual è il fondo pensione di destinazione automatica?

L'adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più fondi collettivi di riferimento, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di fondi collettivi di riferimento, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR (il Fondo Cometa, che dal 1° ottobre 2020 raccoglie le adesioni tacite in sostituzione del soppresso FONDINPS, le cui posizioni individuali sono state trasferite a Cometa). Se il fondo collettivo di riferimento non è idoneo a ricevere adesioni automatiche, in quanto non adeguato alle Istruzioni COVIP circa i percorsi o linee di investimento di default, l’adesione automatica al fondo individuato in via residuale (Fondo Cometa) avviene con destinazione sia del Tfr che dei contributi del datore e del lavoratore previsti dagli accordi applicabili (cfr. Istruzioni COVIP del 23 giugno 2026).

Quanto tempo ha il lavoratore per esprimere una diversa scelta?

Il lavoratore ha un termine di 60 giorni dalla data di assunzione (e non più 6 mesi come nel vecchio meccanismo di silenzio assenso) per esprimere una scelta esplicita sulla destinazione del proprio TFR. Se non si esprime entro questo lasso di tempo, resta confermata l'adesione automatica con efficacia retroattiva dei versamenti contributivi (ivi incluso il TFR) alla data di assunzione.

Cosa viene versato in caso di adesione automatica?

A differenza della normativa precedente, che prevedeva la destinazione tacita del solo TFR, l'adesione automatica comporta il versamento della contribuzione piena: il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per intero; il contributo del datore di lavoro nella misura fissata dagli accordi applicabili; il contributo del lavoratore nella misura minima fissata dagli accordi applicabili. In assenza di accordi collettivi di riferimento, la forma residuale è il Fondo Cometa, alla quale viene versato solo il TFR.

Eccezioni: il lavoratore ha la facoltà di versare il TFR in forma parziale nella misura consentita dalla legge o dagli accordi applicabili e di non versare la contribuzione prevista a suo carico se la sua Retribuzione Annua Lorda (RAL) risulta inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Il versamento del TFR maturando deve avvenire integralmente o può essere parziale?

In assenza di una scelta esplicita diversa, effettuata entro 60 giorni dall'assunzione, scatta l'adesione automatica con integrale destinazione del TFR. Nei 60 giorni di tempo utili ad effettuare una scelta diversa il lavoratore può optare per destinare il TFR in forma parziale ove previsto dagli accordi applicabili. Per lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, in assenza di previsioni della contrattazione applicabile, si può destinare una misura non inferiore al 50%.

Da quando decorre l’adesione automatica e la competenza dei versamenti?

La competenza dei versamenti e la decorrenza dell'adesione automatica scattano dalla data di assunzione. Non si attende più il termine del periodo di ripensamento per far partire i conteggi, come avveniva in passato (ossia dal settimo mese).

In quale linea di investimento confluiscono i contributi dell’adesione automatica?

I contributi vengono destinati a percorsi o linee di investimento di default. La riforma stabilisce esplicitamente che non si utilizzerà più il comparto garantito come scelta predefinita. I criteri minimi di queste linee d'investimento sono stati definiti da apposite Istruzioni COVIP con deliberazione del 23 giugno 2026. Sarà poi possibile cambiare le scelte di investimento come indicato nella lettera di conferma di avvenuta iscrizione automatica comunicata dal fondo pensione di destinazione.

Come funziona l’adesione automatica per il lavoratore di prima assunzione?

Il lavoratore di prima assunzione come dipendente privato può rinunciare all'adesione automatica al fondo collettivo di riferimento scegliendo l’adesione esplicita ad un qualsiasi altro fondo pensione o decidendo di lasciare il TFR in azienda/Fondo Tesoreria INPS. In assenza di scelta esplicita, decorsi 60 giorni resta confermata l'adesione automatica alla previdenza complementare. Prima della scadenza dei 60 giorni è anche possibile confermare l’adesione al fondo di destinazione dell’adesione automatica, ad esempio perché si intende optare per un comparto di investimento diverso dalle linee di default o perché si intende attivare una contribuzione diversa da quella ordinaria, indicando il fondo di destinazione nel campo C del modulo TFR3.

Cosa succede in caso di lavoratore NON di prima assunzione (Riassunto)?

Per il caso del lavoratore non di prima assunzione (ossia chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato) occorre distinguere tra soggetti che dichiarano di avere un'adesione a previdenza complementare alimentata in tutto o in parte da TFR e coloro che in fase di assunzione dichiarano di non avere tale forma di adesione. Per i soggetti non di prima assunzione che dichiarano di avere già un'adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale, scatta l'adesione automatica, salvo si opti per aderire esplicitamente ad un fondo pensione liberamente scelto. In coerenza con la natura non reversibile della scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare già operata, la quota di TFR continua di norma a essere conferita a previdenza complementare. Per soggetti non di prima assunzione che dichiarano di non avere in essere un'adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale (compreso il caso in cui la posizione sia stata interamente riscattata) non scatta l'adesione automatica e il TFR resta in azienda/Fondo Tesoreria INPS, come precisato da COVIP nelle Direttive in materia di adesione automatica del 19 giugno 2026. Il lavoratore può sempre rivedere tale scelta destinando il TFR maturando a favore di un fondo pensione liberamente scelto con apposito modulo di adesione a tale fondo.

Quali sono gli obblighi informativi del datore di lavoro in fase di assunzione?

Il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica. Per il lavoratore che dichiara di non essere un soggetto di prima assunzione come dipendente privato il datore deve anche verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. L'informativa è resa all'atto dell'assunzione, in modo da consentire la scelta nei 60 giorni, e il datore conserva traccia della consegna.

Rispetto l’adesione automatica cosa deve fare l’azienda?

In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni utili ad effettuare una scelta diversa. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data. La valorizzazione delle quote decorre dall'effettivo versamento al fondo.

Chi comunica al lavoratore l’avvenuta adesione automatica?

Il fondo pensione collettivo di destinazione comunica l'avvenuta iscrizione automatica precisando le linee di investimento di default e le modifiche effettuabili, indicando anche la documentazione informativa essenziale resa disponibile sul sito web, utile ad avere consapevolezza dei diritti connessi alla partecipazione alla previdenza complementare.

Se la contrattazione applicabile prevede l’adesione al fondo collettivo solo dopo il periodo di prova trimestrale, l’adesione automatica è preclusa?

L'adesione automatica è prevista da normativa primaria decorsi 60 giorni dalla data di assunzione in assenza di scelta esplicita, pertanto decorso questo termine, in assenza di scelta esplicita differente, l'adesione automatica deve perfezionarsi a prescindere dalla durata del periodo di prova. In caso di cessazione del rapporto durante il periodo di prova prima del decorso dei 60 giorni, l'adesione automatica non si considera perfezionata.
Nell’eventualità che l’accordo/contratto collettivo di riferimento preveda che non vengano effettuati versamenti contributivi alla previdenza complementare durante il periodo di prova, il datore di lavoro sarà comunque tenuto a versare alla forma di destinazione dell’adesione automatica il TFR decorrente dal giorno dell’assunzione, ma potra’ iniziare a effettuare materialmente i versamenti contributivi previsti dagli accordi una volta superato il periodo di prova.

L’adesione automatica trova applicazione anche in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato?

L'adesione automatica opera anche nei rapporti a tempo determinato, ma solo se il rapporto ha durata tale da consentire il decorso dei 60 giorni dall'assunzione senza che il lavoratore abbia espresso una scelta; nei rapporti di durata inferiore l'automatismo non si perfeziona. Resta ferma la facoltà del lavoratore a termine di aderire con scelta esplicita.

Caratteristica

Meccanismo Attuale (fino al 30/06/2026)

Nuovo Meccanismo (dal 01/07/2026)

Tempo di scelta

6 mesi

60 giorni

Oggetto del versamento

Solo TFR (adesione tacita standard)

Contribuzione piena (TFR + Datore + Lavoratore)

Decorrenza economica

Dal 7° mese in poi

Dalla data di assunzione

Comparto di Default

Comparto Garantito

Linea coerente con il profilo/età

Fondo Tesoreria INPS

Regolato dalla L. 296/2006

Modificato dalla L. Bilancio 2026

Tabella comparativa: silenzio-assenso (fino al 30 giugno 2026) verso adesione automatica (dal 1 luglio 2026)

 

Come comunico al mio Datore di Lavoro la mia scelta sulla destinazione del TFR?

Ad ogni nuova assunzione successiva al 30 giugno 2026, il datore di lavoro è obbligato a darti tutte le informazioni sulla normativa e gli accordi sindacali esistenti in merito alla previdenza complementare e deve chiederti alcune informazioni necessarie a gestire correttamente la tua posizione. Le informazioni necessarie che devi dare al tuo datore di lavoro riguardano la tua situazione lavorativa, ovvero se sei un lavoratore assunto per la prima volta, oppure se hai avuto altri contratti lavorativi precedenti come lavoratore dipendente, e in quest'ultimo caso, se hai o meno un fondo di previdenza alimentato da TFR attivo (cioè, non riscattato). Queste informazioni minime sono da rendere in forma scritta al tuo datore di lavoro utilizzando il modulo TFR3. La compilazione del modulo consentirà al tuo datore di lavoro, di capire se per te scatta l'adesione automatica in caso di silenzio sulla scelta di destinazione del tuo TFR e di gestire correttamente tutti gli adempimenti successivi.

Un aderente ad un fondo pensione negoziale cui aveva traferito il TFR viene nominato dirigente senza soluzione di continuità. Il fondo di riferimento in qualità di dirigente è diverso da quello a cui era iscritto. Come deve regolarsi il datore di lavoro?

Anche in questo caso il datore deve utilizzare il Modulo TFR3 ed opera l’adesione automatica al nuovo fondo collettivo di riferimento, fermo restando che il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica nei 60 giorni e versare il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare di sua scelta in modo esplicito. Se invece il lavoratore chiede il riscatto integrale al fondo pensione in cui era precedentemente iscritto, il Tfr resta in azienda (o presso il Fondo Tesoreria Inps a seconda delle dimensioni dell'organico aziendale), salvo scelta esplicita diversa a favore della previdenza complementare e non scatta l'adesione automatica.

 

 

Le Faq di cui al presente documento sono state estrapolate da quelle presenti sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sotto il link.

https://lavoro.gov.it/previdenza-complementare/glossario-e-faq/faq

Blocco di testo, pronto per il tuo contenuto