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25 settembre 2026

Eccedenza di versamento di contributi su più Fondi e superamento della soglia di deducibilità

I contributi non dedotti eccedenti il limite annuo (fissato a 5.164,57 euro fino al 2025 e a 5.300 euro dal 2026) devono essere comunicati distintamente a ciascun fondo pensione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del versamento.
Normativa e Riferimenti
• Riferimento legislativo: Art. 10, comma 1, lett. e-bis del TUIR (D.P.R. 917/1986) e D.Lgs. 252/2005 sulla previdenza complementare.
• Scadenza: Entro il 31 dicembre dell'anno successivo al versamento (o prima in caso di richiesta della prestazione).
• Obbligo: Incombe esclusivamente sull'aderente per evitare la doppia tassazione in fase di erogazione della pensione.
 • Gestione con Più Fondi Pensione
• Criterio di cumulabilità: Il limite di deducibilità è complessivo e fa riferimento alla somma di tutti i versamenti eseguiti su tutte le forme pensionistiche complementari.
• Ripartizione dell'eccedenza: Se possiedi più fondi, l'importo non dedotto va calcolato sul totale complessivo dei versamenti e comunicato o per intero al Fondo dove si è generata l’eccedenza effettiva non dedotta in sede di dichiarazione dei redditi o, nel caso in cui si siano generate eccedenze su più fondi, comunicato per il rispettivo ammontare ad ogni fondo.
• Trasferimenti: In caso di trasferimento di posizione da un fondo a un altro, occorre dichiarare al fondo ricevente anche i contributi non dedotti maturati presso la forma di provenienza.
Prassi Operativa
• Verifica dati: Controlla la Certificazione Unica (CU) o il Modello 730 (quadro E, righi dedicati agli oneri deducibili) per determinare l'esatta quota esclusa dai benefici fiscali.
• Invio comunicazione: Accedi all'area riservata di ciascun fondo pensione e utilizza la apposita modulistica digitale per la "Comunicazione contributi non dedotti".
Esempio Numerico di Calcolo
Il caso illustrato di seguito rappresenta una delle possibili casistiche operative; si precisa, in ogni caso, che l'esatta individuazione della quota effettivamente non dedotta dipende da quanto concretamente indicato dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi.
Ipotizziamo uno scenario con contribuzione mista su due fondi diversi e un versamento volontario aggiuntivo.
1. I Dati di Partenza (Anno Fiscale 2026)
• Limite massimo di deducibilità: € 5.300,00
• Fondo Pensione A (Fondo Negoziale/Aziendale):
o Contributo Datore di Lavoro (dedotto in CU): € 1.500,00
o Contributo Lavoratore (trattenuto in busta paga e dedotto in CU): € 1.500,00
• Fondo Pensione B (Fondo Aperto/PIP Personale):
o Contributo Volontario (versato autonomamente tramite bonifico): € 3.000,00

2. Calcolo dei Versamenti Totali
Totale Versato=€1.500,00+€1.500,00+€3.000,00=€6.000,00

3. Determinazione della Quota Non Dedotta
Il datore di lavoro ha già dedotto fiscalmente in busta paga i primi € 3.000,00 (Fondo A 1500+1500). Quando andrai a presentare la dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Redditi PF) per il Fondo B, potrai dedurre soltanto la capienza residua:
Capienza Residua=€5.300,00−€3.000,00=€2.300,00
Di conseguenza, dei € 3.000,00 versati sul Fondo B, solo € 2.300,00 saranno dedotti.

La quota eccedente non dedotta è:
Quota Non Dedotta=€3.000,00−€2.300,00=€ 700,00

Prassi di Comunicazione ai Fondi
Poiché l'eccedenza è stata generata dal versamento autonomo sul secondo fondo, l'operazione da seguire entro il 31 dicembre dell'anno successivo (31 dicembre 2027 per i redditi 2026) è la seguente:
1.Fondo Pensione A: Non devi inviare alcuna comunicazione. I € 3.000,00 versati sono interamente dedotti.
2.Fondo Pensione B: Devi inviare il modulo di "Comunicazione contributi non dedotti" indicando esattamente la cifra di € 700,00.
In questo modo, il Fondo B registrerà questa somma come "già tassata".
Al momento del pensionamento o del riscatto, la quota di prestazione derivante da quei € 700,00 di contributi non dedotti e comunicati al Fondo sarà esclusa dalla base imponibile, evitando la doppia imposizione fiscale.