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Destinatari

 

      Sono destinatari del Fondo:

  • i lavoratori non in prova assunti a tempo indeterminato  e determinato da aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio delle attività e dei servizi connessi e di supporto, dei sistemi di viabilità integrata;
  • i lavoratori non in prova il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanze con conducente;
  • i lavoratori non in prova dipendenti dalla società INFRACOM ITALIA;
  • i lavoratori subordinati, esclusi i dirigenti, delle Organizzazioni, stipulanti la fonte istitutiva; i dipendenti in aspettativa sindacale ex legge n. 300 del 20 maggio 1970, distaccati presso le Fonti Stipulanti; i dipendenti ed i dirigenti del Fondo Pensione.
  • In tal caso non opera l’associazione al Fondo delle predette Organizzazioni.

     

    2.   Possono essere altresì destinatari del Fondo, alle condizioni indicate nel presente comma, i lavoratori non in prova dipendenti:

     

    a)   da imprese che svolgono attività di gestione di infrastrutture stradali e del sistema della viabilità;

     

    b)   da imprese dei settori convenzionalmente denominati “affini”, intendendosi per tali quelle operanti nell’area dei trasporti e dei servizi alla mobilità, ivi comprese quelle che svolgono attività di supporto e ausiliarie dei trasporti.

     

          Resta ferma la condizione che dette imprese applichino contratti collettivi sottoscritti da almeno una delle organizzazioni che stipulano il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori e che i contratti collettivi di lavoro applicati non prevedano la costituzione di Fondi di previdenza complementare. L’adesione al Fondo è condizionata alla sottoscrizione di specifiche fonti istitutive – comportanti l’integrale accettazione delle norme statutarie del Fondo e del Regolamento elettorale – che stabiliscono i requisiti di accesso, i relativi tempi di adesione e la misura della contribuzione e dovrà essere autorizzata, sentito il parere delle parti firmatarie della fonte istitutiva di cui al comma 1 del precedente art. 1, dal Consiglio di Amministrazione del Fondo a maggioranza dei due terzi dei componenti.